IL TRIBUNALE

    Nel   procedimento   nei  confronti  di  Gorodenschi  Ramona  per
violazione dell'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998;
    Premesso  che la prevenuta e' stata arrestata perche' trovata sul
territorio  nazionale  in  data  14 settembre  2003  mentre risultava
essere  stata espulsa dall'Italia con decreto del Prefetto di Bologna
in data 7 settembre 2003 e risultava esserle stato notificato in pari
data  anche  il  conseguente  ordine  del  Questore  di  lasciare  il
territorio italiano entro 5 giorni da quello della notifica;
        la  difesa  ha sollevato eccezione di costituzionalita' della
norma  di  cui  in  premessa per contrasto con l'art. 3 Cost, poiche'
risulterebbe  irragionevole la previsione dell'arresto obbligatorio a
fronte  della  levita'  della condotta puramente omissiva prevista da
tale norma;
    Ritenuto  che  la  legittimita' costituzionale della norma che ci
interessa  appare  discutibile  non  tanto  sotto  il  profilo di una
astratta  irragionevolezza,  quanto  sotto  quello  del confronto con
altre  parallele  disposizioni della stessa legge rispetto alle quali
non  sembra  potersi giustificare la diversa regolamentazione data al
regime dell'arresto in flagranza;
        in  particolare, pur riconoscendo al legislatore il potere di
decidere  secondo  la sua discrezionalita' a quali condotte collegare
la  possibilita'  dell'arresto  in  flagranza - purche' rispettando i
criteri  direttivi  di  massima  posti  dalla  Costituzione  -  e pur
riconoscendo  che  gia'  esistono  nel  nostro ordinamento reati solo
contravvenzionali  ai  quali e' collegata la possibilita' di arresto,
sembra  rimanere  nel  caso  di  specie  non  spiegabile  perche' sia
previsto  l'arresto  obbligatorio  per  la  condotta  che  ci occupa,
consistente     nell'aver    semplicemente    trasgredito    l'ordine
legittimamente  dato dal Questore di lasciare il territorio nazionale
entro  5  giorni  ed  invece  solamente l'arresto facoltativo a norma
dell'art. 13, comma 13-ter per i reati previsti dallo stesso articolo
ai  commi  13  e  13-bis  qualora un cittadino extracomunitario, gia'
espulso  con  provvedimento amministrativo rientri in Italia senza la
prevista  autorizzazione o vi rientri comunque nel caso di espulsione
disposta dal giudice;
        nel  primo  dei due casi scelti per la comparazione si tratta
di  una  contravvenzione punita con la stessa pena di quella prevista
per il reato ascritto alla prevenuta (e percio' della stessa gravita'
per scelta del legislatore), ma la condotta sanzionata con tale norma
appare   senz'altro   caratterizzata   da   maggiore   determinazione
trasgressiva  e  da maggiore pericolo sociale rispetto a quella della
contravvenzione  che ci occupa, mentre non sembrano esservi motivi di
minore  necessita'  od urgenza nell'intervento repressivo che possano
giustificare una maggiore forza procedurale;
        nel  secondo caso di tratta persino di un delitto (punito con
la  reclusione  fino a 4 anni) e di nuovo non si profila alcun motivo
di  minore  allarme  sociale o minore preoccupazione per la rapidita'
dell'intervento;
        unica   differenza   eventualmente   rilevante   si  potrebbe
rintracciare  nella  circostanza per cui nel caso dei due reati presi
in  comparazione  si  e'  di fronte a persone certamente identificate
(tanto da essere state espulse verso uno Stato che li ha riconosciuti
come  suoi cittadini), mentre nel caso della contravvenzione ascritta
all'odierna  arrestata  ci  si  puo'  facilmente  trovare di fronte a
persone  non  identificate  o  non  facilmente  identificabili.  Tale
circostanza,  pero', non e' necessariamente prevista dalla legge come
presupposto  dell'ordine  di  allontanamento  dato  dal  Questore. In
alcuni  casi tale ordine puo' infatti essere impartito al termine del
periodo  di  massimo  trattenimento  presso  un  centro di permanenza
temporanea  proprio  in  seguito  alla  mancata  identificazione  del
soggetto,  ma  in  altrettanti  casi  (anzi  piu'  numerosi,  in base
all'esperienza)  l'ordine  viene  dato  semplicemente  perche' non e'
possibile  ospitare l'extracomunitario presso uno di tali centri. Non
si  profila percio' una differenza strutturale ed astratta tra le due
previsioni  normative  tale  da  giustificare  le diverse conseguenze
quanto ad obbligatorieta' dell'arresto.
    L'irragionevolezza  della  normativa sembra emergere quindi dalla
previsione  dell'obbligatorieta'  dell'arresto,  mentre  risulterebbe
conforme a ragione la possibilita' di arresto cosi' come previsto per
gli altri casi scelti in comparazione.
    La  questione  appare  d'altra parte rilevante nel caso di specie
perche' la prevenuta risulta non solo incensurata (avendo tra l'altro
dato sempre le stesse generalita' anche nelle precedenti occasioni in
cui  e  stata sottoposta a rilievi dattiloscopici), ma priva anche di
qualsiasi  precedente cosiddetto «di polizia» o comunque di denunce o
segnalazioni  pregiudizievoli,  mentre  la vicenda in occasione della
quale  e'  stata  arrestata non potrebbe comunque portare a definirla
«pericolosa»  nel  senso  giuridico  del  termine (tra l'altro sembra
esser  stata parte lesa di una rapina); in conseguenza non si sarebbe
potuto  procedere  al  suo  arresto in base ai criteri con i quali si
deve  giudicare se procedere ad un arresto facoltativo e unico motivo
della convalida richiesta in data odierna a questo giudice e' proprio
l'obbligatorieta' dell'arresto in questione.