IL TRIBUNALE Nel procedimento nei confronti di Gorodenschi Ramona per violazione dell'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998; Premesso che la prevenuta e' stata arrestata perche' trovata sul territorio nazionale in data 14 settembre 2003 mentre risultava essere stata espulsa dall'Italia con decreto del Prefetto di Bologna in data 7 settembre 2003 e risultava esserle stato notificato in pari data anche il conseguente ordine del Questore di lasciare il territorio italiano entro 5 giorni da quello della notifica; la difesa ha sollevato eccezione di costituzionalita' della norma di cui in premessa per contrasto con l'art. 3 Cost, poiche' risulterebbe irragionevole la previsione dell'arresto obbligatorio a fronte della levita' della condotta puramente omissiva prevista da tale norma; Ritenuto che la legittimita' costituzionale della norma che ci interessa appare discutibile non tanto sotto il profilo di una astratta irragionevolezza, quanto sotto quello del confronto con altre parallele disposizioni della stessa legge rispetto alle quali non sembra potersi giustificare la diversa regolamentazione data al regime dell'arresto in flagranza; in particolare, pur riconoscendo al legislatore il potere di decidere secondo la sua discrezionalita' a quali condotte collegare la possibilita' dell'arresto in flagranza - purche' rispettando i criteri direttivi di massima posti dalla Costituzione - e pur riconoscendo che gia' esistono nel nostro ordinamento reati solo contravvenzionali ai quali e' collegata la possibilita' di arresto, sembra rimanere nel caso di specie non spiegabile perche' sia previsto l'arresto obbligatorio per la condotta che ci occupa, consistente nell'aver semplicemente trasgredito l'ordine legittimamente dato dal Questore di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni ed invece solamente l'arresto facoltativo a norma dell'art. 13, comma 13-ter per i reati previsti dallo stesso articolo ai commi 13 e 13-bis qualora un cittadino extracomunitario, gia' espulso con provvedimento amministrativo rientri in Italia senza la prevista autorizzazione o vi rientri comunque nel caso di espulsione disposta dal giudice; nel primo dei due casi scelti per la comparazione si tratta di una contravvenzione punita con la stessa pena di quella prevista per il reato ascritto alla prevenuta (e percio' della stessa gravita' per scelta del legislatore), ma la condotta sanzionata con tale norma appare senz'altro caratterizzata da maggiore determinazione trasgressiva e da maggiore pericolo sociale rispetto a quella della contravvenzione che ci occupa, mentre non sembrano esservi motivi di minore necessita' od urgenza nell'intervento repressivo che possano giustificare una maggiore forza procedurale; nel secondo caso di tratta persino di un delitto (punito con la reclusione fino a 4 anni) e di nuovo non si profila alcun motivo di minore allarme sociale o minore preoccupazione per la rapidita' dell'intervento; unica differenza eventualmente rilevante si potrebbe rintracciare nella circostanza per cui nel caso dei due reati presi in comparazione si e' di fronte a persone certamente identificate (tanto da essere state espulse verso uno Stato che li ha riconosciuti come suoi cittadini), mentre nel caso della contravvenzione ascritta all'odierna arrestata ci si puo' facilmente trovare di fronte a persone non identificate o non facilmente identificabili. Tale circostanza, pero', non e' necessariamente prevista dalla legge come presupposto dell'ordine di allontanamento dato dal Questore. In alcuni casi tale ordine puo' infatti essere impartito al termine del periodo di massimo trattenimento presso un centro di permanenza temporanea proprio in seguito alla mancata identificazione del soggetto, ma in altrettanti casi (anzi piu' numerosi, in base all'esperienza) l'ordine viene dato semplicemente perche' non e' possibile ospitare l'extracomunitario presso uno di tali centri. Non si profila percio' una differenza strutturale ed astratta tra le due previsioni normative tale da giustificare le diverse conseguenze quanto ad obbligatorieta' dell'arresto. L'irragionevolezza della normativa sembra emergere quindi dalla previsione dell'obbligatorieta' dell'arresto, mentre risulterebbe conforme a ragione la possibilita' di arresto cosi' come previsto per gli altri casi scelti in comparazione. La questione appare d'altra parte rilevante nel caso di specie perche' la prevenuta risulta non solo incensurata (avendo tra l'altro dato sempre le stesse generalita' anche nelle precedenti occasioni in cui e stata sottoposta a rilievi dattiloscopici), ma priva anche di qualsiasi precedente cosiddetto «di polizia» o comunque di denunce o segnalazioni pregiudizievoli, mentre la vicenda in occasione della quale e' stata arrestata non potrebbe comunque portare a definirla «pericolosa» nel senso giuridico del termine (tra l'altro sembra esser stata parte lesa di una rapina); in conseguenza non si sarebbe potuto procedere al suo arresto in base ai criteri con i quali si deve giudicare se procedere ad un arresto facoltativo e unico motivo della convalida richiesta in data odierna a questo giudice e' proprio l'obbligatorieta' dell'arresto in questione.